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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 27

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 34 "DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE"

(Legge di pura modifica. Vedi art. 6 della L.R. 25 agosto 1988 n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Al comma 4 dell'art. 6 della legge 25 agosto 1988, n. 34 Sito esterno, dopo le parole
" gli enti e le associazioni di cui al secondo comma dell'art. 5 "
sono inserite le seguenti
" , gli enti di promozione sportiva e le Federazioni sportive ".
2.
Dopo il comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 34 del 1988 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 4, il Comune può consentire, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi all'anno, la chiusura temporanea al pubblico di strutture ricettive alberghiere e la loro destinazione ad Ostelli per la gioventù. Il nulla osta è concesso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda - previo accordo con il gerente della struttura ricettiva e dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti minimi di cui al comma 4 dell'art. 5.
4 ter. Il periodo di chiusura della struttura ricettiva alberghiera dovrà essere indicato nella comunicazione annuale delle attrezzature e dei prezzi ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 Sito esterno. ".
Sito esterno
3.
Al comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 34 del 1988 dopo le parole
" come ostelli per la gioventù "
sono inserite le seguenti
" o a tale destinazione adibisce temporaneamente strutture ricettive alberghiere ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emila-Romagna.
Bologna, 2 agosto 1997 ANTONIO LA FORGIA

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