LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29
NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
BOLLETTINO UFICCIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.