Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Sezione I
Principi generali
Art. 1
Principi generali
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo consiliare.
3. Ogni gruppo consiliare può adottare un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.
4. Il Consiglio regionale, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi consiliari, e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, svolge controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi degli articoli 3 e 4, comma 5, con oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. I controlli mirano esclusivamente a verificare che i contributi assegnati ai gruppi non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attività istituzionale dei gruppi stessi, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e della presente legge.
6. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.
7. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 3, regole applicative della presente legge, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione della legge stessa.

Espandi Indice