Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 34

DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 Requisiti - Autorizzazione - Inizio dell'attività
Art. 4 - Attività di controllo della Regione
Art. 5 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Ai fini di un più organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i servizi educativi di cui all'art. 4 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza estivi e invernali a favore di minori, già trasferite alla Regione con l'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno, sono delegate ai Comuni.
2. Le funzioni delegate comprendono:
a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei soggiorni di vacanza estivi e invernali per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione dei controlli di competenza dell'autorità sanitaria.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è disciplinato dal Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica:
a) ai soggiorni con pernottamento in case di vacanza e case di ferie per minori estive o invernali;
b) ai soggiorni diurni in centri estivi e parchi gioco.
Art. 3
Requisiti - Autorizzazione - Inizio dell'attività
1. I requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori, così come i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio, vengono determinati con deliberazione del Consiglio regionale.
2. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei soggiorni di vacanza con pernottamento viene rilasciata annualmente, a richiesta del soggetto che ne assume la gestione e previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, dal Comune competente per territorio.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i soggiorni diurni o comprendenti meno di quattro pernottamenti.
4. I responsabili dei soggiorni non soggetti ad autorizzazione sono comunque tenuti a presentare al Comune, con almeno dieci giorni di anticipo, denuncia di inizio dell'attività comprendente un'adeguata certificazione dei requisiti di cui al comma 1.
5. Fermo restando l'obbligo di assicurare i requisiti di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggiorni direttamente gestiti dai Comuni nell'ambito del proprio territorio.
Art. 4
Attività di controllo della Regione
1. La Regione può disporre controlli, anche a campione, sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione delle strutture ospitanti soggiorni di vacanza, anche allo scopo di verificare le modalità dell'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 5
Norma transitoria
1. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 3, si intendono in vigore i requisiti ed i criteri contenuti nella delibera di Consiglio 25 marzo 1973, n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emila-Romagna.
Bologna, 25 ottobre 1997 ANTONIO LA FORGIA

Espandi Indice