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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 39

ESTINZIONE DEL CONTENZIOSO PER CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA NON SUPERIORE A LIRE 20.000

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 14 novembre 1997

Art. 1
1. I crediti di importo non superiore a lire ventimila per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1996, sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed eventuali diritti di notifica ad essi connessi.
2. Al relativo annullamento si provvede mediante determinazioni, anche cumulative, del Direttore generale dell'Area in cui è ricompresa la struttura tributaria regionale, o di un suo delegato, senza onere alcuno per i debitori.

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