LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 39
ESTINZIONE DEL CONTENZIOSO PER CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA NON SUPERIORE A LIRE 20.000
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 14 novembre 1997
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I crediti di importo non superiore a lire ventimila per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1996, sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed eventuali diritti di notifica ad essi connessi.
2. Al relativo annullamento si provvede mediante determinazioni, anche cumulative, del Direttore generale dell'Area in cui è ricompresa la struttura tributaria regionale, o di un suo delegato, senza onere alcuno per i debitori.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 novembre 1997 ANTONIO LA FORGIA