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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 40

MODIFICHE ALLA L.R. 16 MAGGIO 1994 N. 20 "NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 11 e 12 della L.R. 16 maggio 1994 n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997

Art. 2
1.
L'art. 12 della L.R. n. 20 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 11 potranno essere destinati:
a) al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno;
b) all'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti, in particolare per l'allargamento della base produttiva, per l'adeguamento tecnologico e ambientale delle imprese, per il miglioramento della struttura finanziaria aziendale, per lo sviluppo del credito all'esportazione.
2. I conferimenti, in un'unica soluzione, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.
3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. L'Artigiancassa vigila, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità pubbliche perseguite.
5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente.
6. La Giunta regionale determina:
a) la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno, ed affidato in gestione all'Artigiancassa a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno;
b) le tipologie degli interventi finanziari attivati dall'Artigiancassa su cui la Regione intende intervenire e la relativa misura dell'abbattimento del tasso di interesse praticato. " .
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