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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 40

MODIFICHE ALLA L.R. 16 MAGGIO 1994 N. 20 "NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 11 e 12 della L.R. 16 maggio 1994 n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 11 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
Art. 2 - Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
La lett. a) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 20 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno, affidato ad Artigiancassa - Cassa per il Credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa, a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno, e conferimenti per il concorso all'abbattimento del tasso di interesse praticato su prodotti finanziari da Artigiancassa stessa istituiti; ".
Sito esterno Sito esterno
2.
Dopo il comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a società affidatarie della gestione di provvedimenti pubblici agevolativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno.".
Sito esterno
Art. 2
1.
L'art. 12 della L.R. n. 20 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 11 potranno essere destinati:
a) al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno;
b) all'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti, in particolare per l'allargamento della base produttiva, per l'adeguamento tecnologico e ambientale delle imprese, per il miglioramento della struttura finanziaria aziendale, per lo sviluppo del credito all'esportazione.
2. I conferimenti, in un'unica soluzione, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.
3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. L'Artigiancassa vigila, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità pubbliche perseguite.
5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente.
6. La Giunta regionale determina:
a) la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno, ed affidato in gestione all'Artigiancassa a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno;
b) le tipologie degli interventi finanziari attivati dall'Artigiancassa su cui la Regione intende intervenire e la relativa misura dell'abbattimento del tasso di interesse praticato. " .
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L.900.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo " del bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997/1999, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 18 dell'elenco n. 2 allegato alla L.R. 24 aprile 1997, n. 8, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.
2. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione della spesa:
a) Variazioni in aumento: Cap. 22274 " Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento dell'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti per le imprese artigiane. (C.N.I.) "
Bilancio di competenza L.900.000.000
Bilancio di cassa L.900.000.000
b) Variazioni in diminuzione: Cap. 86350 " Fondo per fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo " .
Bilancio di competenza L.900.000.000
Bilancio di cassa L.900.000.000
Art. 4
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 dicembre 1997 ANTONIO LA FORGIA

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