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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 42

INTEGRAZIONI ALLA L.R. 23 MARZO 1990, N. 22 "DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 7 e 7 bis della L.R. 23 marzo 1990 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 125 del 16 dicembre 1997

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione di articolo
1.
Dopo il comma 5 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonchè le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione. ".
Art. 2
Inserimento di articolo
1.
Dopo l'art. 7 della L.R. n. 22 del 1990 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 7 bis
Contributi integrativi
1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.
3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso. ".
Art. 3
Norme finanziarie per l'esercizio 1997
1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 22 del 1990, inserito dalla presente legge, e ammontanti complessivamente a lire 2.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo " del Bilancio per l'esercizio 1997, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 24 aprile 1997, n. 8.
2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa:
a) variazioni in aumento:
Cap. 21222 " Contributi per l'integrazione del fondo consortile del Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (Art. 7, L.R. 23 marzo 1990, n. 22) " (C.N.I.)
Stanziamento di competenza L.2.000.000.000
Stanziamento di cassa L.2.000.000.000
b) variazioni in diminuzione:
Cap. 86500 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo "
Stanziamento di competenza L.2.000.000.000
Stanziamento di cassa L.2.000.000.000
Art. 4
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 dicembre 1997 ANTONIO LA FORGIA

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