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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37

Art. 2

(Sostituito comma 4 da art. 2 L.R. 3 giugno 2019, n. 6)

Caratteristiche dei consorzi fidi e cooperative di garanzia
1. Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi sono costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado.
2. Alla cooperativa o al consorzio possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati.
3. Le cooperative o consorzi cui sono rivolti gli interventi di cui all'art. 3 devono:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) essere regolati da uno statuto;
c) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
d) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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