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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37

Art. 6
Controlli e sanzioni
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di controllo sugli organismi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie.
2. Eventuali variazioni di statuto devono essere comunicate immediatamente alla Giunta regionale, per le verifiche circa la permanenza dei requisiti previsti per il finanziamento.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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