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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 12
Composizione della Giunta
1. La composizione della Giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:
a) la Giunta è composta dal Sindaco di ciascun Comune o, su delega del Sindaco, da un assessore o da un consigliere di ciascun Comune. Il Presidente può essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità;
b) la Giunta è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.

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