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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 14
Elezione del Presidente e della Giunta
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio con le modalità previste dallo statuto.
2. La Giunta, qualora sia composta in conformità alla lett. b) del comma 1 dell'art. 12, è eletta dal Consiglio con le modalità previste dallo statuto.
3. Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.
4. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

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