Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 18
Durata in carica del Consiglio
1. La durata in carica del Consiglio della Comunità montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio della Comunità montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.
3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.
4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.
5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

Espandi Indice