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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 19
Dimissioni
1. Le dimissioni del Presidente della Comunità montana sono indirizzate al Consiglio; sono altresì indirizzate al Consiglio le dimissioni della Giunta, quando la stessa è costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli Assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.
3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

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