LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997
Art. 22
Organizzazione sanitaria
1. Restano salve le speciali disposizioni del Servizio sanitario nazionale per gli organi delle Comunità montane.