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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 54
Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta d'insediamento. La costituzione della Comunità Montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.
2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano con gli ambiti territoriali delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge, e si determinino come conseguenza variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.

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