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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 24 luglio 1997

Art. 7
Unione di Comuni montani Modifiche della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sull'Unione dei Comuni
1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei Comuni di cui all'art. 1, la Regione incentiva, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996 n. 24, l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della L.8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno, la Comunità montana può essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.
2. Nei casi in cui la costituzione dell'Unione sia deliberata da Comuni che non fanno parte di una stessa Comunità montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani, si procede, ove opportuno, con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della L. n. 142 del 1990 Sito esterno.
3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunità montana, oltre all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunità montane.
4. La trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni non priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le Comunità montane e per la montagna.
5. In caso di trasformazione di una Comunità montana in Unione di Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunità montana in Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.
7.
Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 le parole " dall'art. 8 della L.R. n. 1 del 1993 " sono sostituite dalle parole
" dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunità montane ".

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