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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA

Art. 46
Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico
1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della L.31 gennaio 1994 n. 97 Sito esterno, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.
2. I contributi sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo- pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.
3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.
4. Il fondo è ripartito tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo- pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.
5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

Note del Redattore:

L'art. 25 della L.R. 26 aprile 2001 n. 11 dispone che fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5 della stessa legge siano fatti salvi gli ambiti territoriali determinati dal comma 1, ancorchè abrogato, che qui si riporta:

"1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i Comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della L.8 giugno 1990 n. 142:

in Provincia di PIACENZA

Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia) comprendente i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba; Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) comprendente i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;

in Provincia di PARMA

Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno) comprendente i Comuni di:

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi;

Zona 4 (Appennino Parma est) comprendente i Comuni di:

Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

in Provincia di REGGIO EMILIA

Zona 5 (Appennino reggiano) comprendente i Comuni di: Baiso,

Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti,

Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa

Minozzo;

in Provincia di MODENA

Zona 6 (Appennino Modena ovest) comprendente i Comuni di:

Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;

Zona 7 (Frignano) comprendente i Comuni di: Fanano,

Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano,

Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;

Zona 8 (Appennino Modena est) comprendente i Comuni di:

Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;

in Provincia di BOLOGNA

Zona 9 (Valle del Samoggia) comprendente i Comuni di:

Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio,

Savigno;

Zona 10 (Alta e media valle del Reno) comprendente i Comuni

di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio

Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in

Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;

Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice) comprendente i

Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro,

Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro,

Sasso Marconi;

Zona 12 (Valle del Santerno) comprendente i Comuni di: Borgo

Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;

in Provincia di RAVENNA

Zona 13 (Appennino faentino) comprendente i Comuni di:

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

in Provincia di FORLI'

Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone) comprendente i

Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto,

Rocca San Casciano, Tredozio;

Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente) comprendente i

Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,

Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;

Zona 16 (Appennino cesenate) comprendente i Comuni di: Bagno

di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina,

Sogliano al Rubicone, Verghereto;

in Provincia di RIMINI

Zona 17 (Valle del Marecchia) comprendente i Comuni di:

Torriana e Verucchio."

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