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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 31 luglio 1997

Art. 6
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) l'attività autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2;
d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione dei locali dell'esercizio;
g) il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale e succursale.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le lett. e), f) e g), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica prevista al comma 1 lett. e), f) e g) comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.

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