Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Sezione II
Sedi, contributi e personale per i gruppi consiliari
Art. 2
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi consiliari
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del Consiglio:
a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari;
b) alla fornitura ai gruppi consiliari, con suddivisione degli oneri tra il Consiglio regionale ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:
a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;
c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione al Consiglio regionale.
4. I beni mobili di proprietà del Consiglio assegnati in uso ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio del Consiglio, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio del Consiglio il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
Art. 3
Contributi ai gruppi
1. Per le spese di funzionamento e per l'attività complessiva dei gruppi consiliari sono assegnati a ciascun gruppo contributi, a carico del bilancio del Consiglio regionale, costituiti da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a lire 2.100.000 mensili;
b) una quota, ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:
lire 1.700.000 mensili per ogni Consigliere, fino ad un massimo di dieci consiglieri;
lire 1.200.000 mensili per ogni Consigliere oltre il decimo e fino al quindicesimo;
lire 600.000 mensili per ogni Consigliere dal sedicesimo in poi.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).
3. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi di cui al presente articolo e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2.
Art. 4
Personale dei gruppi
1. Ogni gruppo consiliare dispone di una segreteria per il proprio funzionamento, secondo una dotazione deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2. Il personale per le segreterie di cui al comma 1 può essere scelto:
a) fra i dipendenti regionali, previo loro consenso;
b) fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei quali si promuove il comando presso il Consiglio regionale, previo loro consenso;
c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione, mediante conferimento da parte dell'Ufficio di Presidenza di incarichi a tempo determinato, secondo quanto disposto dall'articolo 46 dello Statuto, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo.
3. Qualora la scelta del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 cada su personale inquadrato in livelli funzionali retributivi inferiori a quelli indicati nella dotazione di cui al comma 1, al personale medesimo è riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza tra le due retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico, il personale cessa di percepire l'assegno mensile.
4. Il personale di cui al comma 2 è assegnato alle segreterie dei gruppi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'articolo 10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44. La retribuzione del personale fa carico al bilancio del Consiglio regionale. Fanno invece carico ai gruppi le spese per la partecipazione del personale a convegni o congressi e i relativi oneri di missione.
5. L'eventuale mancata copertura di una parte dell'organico assegnato alla segreteria del gruppo viene surrogata da un ulteriore contributo in denaro, pari, per ogni unità di personale non coperta, al costo del personale del più alto livello funzionale retributivo tra quelli assegnati alla segreteria stessa. Il numero dei posti non coperti e quindi surrogati dal contributo di cui al presente comma, non può superare la metà, arrotondata per eccesso, dei posti assegnati alla segreteria del gruppo.
6. Il Presidente del gruppo può richiedere, in ogni tempo, la copertura dei posti non coperti, surrogati dal contributo aggiuntivo di cui al comma 5.
7. Le variazioni al bilancio del Consiglio, rese necessarie dalla applicazione del comma 5, che non comportino aumenti del fabbisogno totale del Consiglio, sono decise dall'Ufficio di Presidenza, anzichè dal Consiglio regionale, in deroga all'articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio per l'amministrazione e la contabilità.
Art. 5
Corresponsione dei contributi in denaro
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento in rate mensili anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza promuove accordi tra i componenti del gruppo stesso per la gestione dei contributi. Gli accordi sono recepiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancato accordo, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo: in tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.
3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi possono essere anche erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo: in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.
4. Le somme spettanti ai gruppi a titoli di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.
Art. 6
Gestione dei contributi
1. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 4.
2. I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e le attività dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e le spese relative a manifestazioni e altre attività, cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare dal gruppo medesimo.
3. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui le spese di cui al comma 2 non siano documentabili, o risulti effettivamente impossibile produrre la documentazione, la documentazione stessa è surrogata ad ogni effetto da una attestazione motivata del Presidente del gruppo, entro i limiti in cui la spesa stessa risulti congrua e giustificabile in riferimento a parametri obiettivi come ad esempio i costi dei trasporti pubblici, la spesa chilometrica per uso di autovetture, i costi correnti di vitto e soggiorno.
4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le spese relative a tali rapporti devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali.
5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati. Alla cessazione della legislatura nel corso della quale è avvenuto l'acquisto i beni stessi sono attribuiti secondo quanto disposto dall'articolo 9.
Art. 7
Divieti
1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio del Consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 Sito esterno, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 Sito esterno, relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. A favore dei partiti politici e degli organi, articolazioni o raggruppamenti di cui al comma 2, i gruppi consiliari possono disporre:
a) pagamenti a titolo di quote di partecipazione alle spese documentate per iniziative, riunioni o manifestazioni svolte congiuntamente;
b) rimborsi o canoni per l'uso di locali, mezzi, attrezzature messi a disposizione del gruppo, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, in occasione di manifestazioni, riunioni, incontri indetti dal gruppo.
4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Espandi Indice