LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5
MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 " NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO "
(Legge di pura modifica agli artt. 7, 13 e 17 bis della L.R. 7 marzo 1995 n. 10 , abrogata da art. 21 L.R. 34/2002)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1998
Art. 2
Modifiche dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995
1.
La lett. b) del comma 1 è così sostituita:
"b) essere regolate da normativa statutaria che assicuri la democraticità della struttura, ed in particolare l'elettività della maggioranza dei membri degli Organi di gestione. ".