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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5

MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 " NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1998

Art. 2
1.
La lett. b) del comma 1 è così sostituita:
"b) essere regolate da normativa statutaria che assicuri la democraticità della struttura, ed in particolare l'elettività della maggioranza dei membri degli Organi di gestione. ".
2.
Il comma 2 è così sostituito:
"2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre operare, attraverso articolazioni strutturate su base associativa, in almeno quattro province del territorio regionale oppure avere una presenza minima di quindici associazioni di base o articolazioni iscritte nell'albo. ".

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