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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5

MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 " NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1998

Art. 3
1.
L'art. 17 bis della L.R. n. 10 del 1995, introdotto con legge regionale 28 maggio 1996, n. 17, è così sostituito:
"Art. 17 bis
Norma transitoria
1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 2, può essere derogata, salvo che per l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge nazionale sull'associazionismo sociale. ".

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