LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5
MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 " NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO "
(Legge di pura modifica agli artt. 7, 13 e 17 bis della L.R. 7 marzo 1995 n. 10 , abrogata da art. 21 L.R. 34/2002)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1998
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.