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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5

MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 " NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1998

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 1995
Art. 2 - Modifiche dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995
Art. 3 - Modifica dell'art. 17 bis della L.R. n. 10 del 1995
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La lettera b) del comma 1 è cassata.
Art. 2
1.
La lett. b) del comma 1 è così sostituita:
"b) essere regolate da normativa statutaria che assicuri la democraticità della struttura, ed in particolare l'elettività della maggioranza dei membri degli Organi di gestione. ".
2.
Il comma 2 è così sostituito:
"2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre operare, attraverso articolazioni strutturate su base associativa, in almeno quattro province del territorio regionale oppure avere una presenza minima di quindici associazioni di base o articolazioni iscritte nell'albo. ".
Art. 3
1.
L'art. 17 bis della L.R. n. 10 del 1995, introdotto con legge regionale 28 maggio 1996, n. 17, è così sostituito:
"Art. 17 bis
Norma transitoria
1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 2, può essere derogata, salvo che per l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge nazionale sull'associazionismo sociale. ".
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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