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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Art. 3
Finalità
1. L'Istituto per il lavoro persegue le finalità di sviluppo delle conoscenze tecniche ed organizzative tese a favorire l'evoluzione organizzativa delle imprese e degli enti pubblici, e le finalità di valorizzazione del lavoro favorendo le diverse forme di partecipazione e promuovendo nelle singole strutture organizzative e produttive processi di qualità nelle relazioni fra le parti sociali.
2. A tale scopo l'istituto attua azioni:
a) di analisi su scala regionale e con riferimento all'evoluzione complessiva nella materia, dei processi di cambiamento nell'organizzazione del lavoro;
b) di progettazione ed organizzazione di programmi di cambiamento di singole strutture organizzative o di reti di organizzazione;
c) per la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie ai processi di evoluzione organizzativa;
d) per l'integrazione fra le elaborazioni culturali e le esperienze che si sviluppano in Europa.
3. Le attività utili al perseguimento degli scopi indicati sono rese nella forma di servizi di ricerca e sviluppo a favore delle imprese e degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni sindacali che lo richiedano. La fondazione e gli enti e le imprese destinatarie possono, allo scopo, stipulare anche accordi di ricerca su temi specifici. I risultati delle ricerche sono destinati alla divulgazione scientifica.
4. La Fondazione può stipulare accordi di ricerca su temi specifici anche con i soci della Fondazione stessa.
5. Lo statuto della Fondazione disciplina le modalità attraverso le quali sono garantite alle associazioni e agli organismi rappresentativi delle forze economiche e sociali la possibilità di esame preventivo delle linee di indirizzo e dei programmi dell'Istituto, nonché adeguate forme di accesso ai risultati delle attività svolte.

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