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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Art. 4
Modalità d'azione
1. Nell'esercizio delle proprie attività, la fondazione collabora attivamente e si raccorda con gli enti e le istituzioni pubbliche operanti in Regione in materia di mercato del lavoro e formazione professionale.
2. La Fondazione opera anche attraverso accordi di collaborazione con istituti nazionali e regionali, italiani o esteri, che perseguano analoghe finalità.
3. Nelle attività che la fondazione svolge all'interno di aziende, singole o associate, essa opera esclusivamente sulla base di intese congiuntamente sottoscritte dagli enti o imprese e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di essi.

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