LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998
Art. 6
Rappresentanti della Regione nella fondazione
1. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.