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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Fondazione
Art. 2 - Partecipazione alla Fondazione
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Modalità d'azione
Art. 5 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione
Art. 6 - Rappresentanti della Regione nella fondazione
Art. 7 - Fondo di dotazione e contributi annuali
Art. 8 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Fondazione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la Fondazione denominata "Istituto per il lavoro" .
Art. 2
Partecipazione alla Fondazione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilità che alla Fondazione partecipino successivamente altri soggetti pubblici o privati, in particolare le Università, il CNEL, enti bilaterali, imprese e loro associazioni;
c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'art. 3.
2. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.
Art. 3
Finalità
1. L'Istituto per il lavoro persegue le finalità di sviluppo delle conoscenze tecniche ed organizzative tese a favorire l'evoluzione organizzativa delle imprese e degli enti pubblici, e le finalità di valorizzazione del lavoro favorendo le diverse forme di partecipazione e promuovendo nelle singole strutture organizzative e produttive processi di qualità nelle relazioni fra le parti sociali.
2. A tale scopo l'istituto attua azioni:
a) di analisi su scala regionale e con riferimento all'evoluzione complessiva nella materia, dei processi di cambiamento nell'organizzazione del lavoro;
b) di progettazione ed organizzazione di programmi di cambiamento di singole strutture organizzative o di reti di organizzazione;
c) per la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie ai processi di evoluzione organizzativa;
d) per l'integrazione fra le elaborazioni culturali e le esperienze che si sviluppano in Europa.
3. Le attività utili al perseguimento degli scopi indicati sono rese nella forma di servizi di ricerca e sviluppo a favore delle imprese e degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni sindacali che lo richiedano. La fondazione e gli enti e le imprese destinatarie possono, allo scopo, stipulare anche accordi di ricerca su temi specifici. I risultati delle ricerche sono destinati alla divulgazione scientifica.
4. La Fondazione può stipulare accordi di ricerca su temi specifici anche con i soci della Fondazione stessa.
5. Lo statuto della Fondazione disciplina le modalità attraverso le quali sono garantite alle associazioni e agli organismi rappresentativi delle forze economiche e sociali la possibilità di esame preventivo delle linee di indirizzo e dei programmi dell'Istituto, nonché adeguate forme di accesso ai risultati delle attività svolte.
Art. 4
Modalità d'azione
1. Nell'esercizio delle proprie attività, la fondazione collabora attivamente e si raccorda con gli enti e le istituzioni pubbliche operanti in Regione in materia di mercato del lavoro e formazione professionale.
2. La Fondazione opera anche attraverso accordi di collaborazione con istituti nazionali e regionali, italiani o esteri, che perseguano analoghe finalità.
3. Nelle attività che la fondazione svolge all'interno di aziende, singole o associate, essa opera esclusivamente sulla base di intese congiuntamente sottoscritte dagli enti o imprese e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di essi.
Art. 5
Competenza per l'adozione degli atti di fondazione
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'art. 1.
2. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.
Art. 6
Rappresentanti della Regione nella fondazione
1. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
Art. 7
Fondo di dotazione e contributi annuali
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione "Istituto per il lavoro".
2. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione. L'importo del contributo annuale è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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