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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1998, n. 17

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 18 GENNAIO 1995, N. 3 "PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME"

(Legge di pura modifica all'art. art. 2 L.R. 18 gennaio 1995 n. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 giugno 1998

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 18 gennaio 1995, n. 3, è sostituito come segue:
"1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi:
a) di ricerca, di approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione su problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative;
b) di promozione, tutela, diffusione, approfondimento ed attuazione dei valori umani fondamentali - come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà - che concorrono a sostanziare e ad ispirare l'attività legislativa ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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