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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 10
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
2. Per gli interventi previsti al comma 3 dell'art. 7, ammontanti a lire 600.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo specifico accantonati nel Fondo globale di cui al capitolo 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo. ", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14.

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