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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 5
Approvazione del programma di riqualificazione urbana
1. Le modalità di approvazione del programma di riqualificazione urbana sono disciplinate dai commi seguenti, fatto salvo quanto disposto all'art. 9 per i programmi che usufruiscono dei contributi regionali di cui alla presente legge.
2. Il programma di riqualificazione urbana è approvato con deliberazione del Consiglio comunale. Per l'approvazione del programma che riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi pubblici o privati trovano applicazione le procedure previste rispettivamente dall'art. 21 o dall'art. 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47. Per l'approvazione del programma che non sia conforme agli strumenti urbanistici generali o al regolamento edilizio trovano applicazione le modalità ed i limiti previsti dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, così come modificato dall'art. 15 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, ovvero le procedure per gli accordi di programma in variante, di cui all'art. 14 della L.R. 6/95.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai programmi di riqualificazione urbana approvati in data precedente all'entrata in vigore della presente legge. Tali programmi sono attuati con le modalità previste dal P.R.G.
4. L'atto di approvazione del programma di riqualificazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anche per le aree non interessate da opere pubbliche e deve contenere l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni. Entro trenta giorni dalla sua esecutività l'atto di approvazione deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e notificato, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari degli immobili interessati dal programma di riqualificazione urbana. L'atto di approvazione deve essere altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Qualora i proprietari degli immobili non partecipino all'intervento di riqualificazione nelle forme di cui all'art. 3, il Comune può avviare l'espropriazione, provvedendo alla assegnazione degli immobili secondo quanto previsto dal programma di riqualificazione approvato.

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