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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'APPENNINO CENTRO- SETTENTRIONALE - I.S.E.A.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 2
Finanziamenti per l'attività dell'Istituto
1. La Regione è autorizzata a concedere all'Associazione di cui all'art. 1 finanziamenti per il raggiungimento delle finalità statutarie.
2. L'Istituto destina i finanziamenti di cui al comma 1, la cui entità è definita dalla legge di approvazione del bilancio regionale annuale, ad interventi per lo sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche della regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'agriturismo, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. La concessione all'Istituto di detti finanziamenti è disposta dalla Giunta regionale sulla base di una specifica convenzione nella quale sono definiti:
a) le modalità di erogazione dei finanziamenti all'Istituto;
b) gli interventi da attuare;
c) la quota dei finanziamenti eventualmente utilizzabile dall'Istituto per attività dirette e la quota da destinare ad interventi contributivi e creditizi in favore delle aziende agricole;
d) i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993 n. 32;
e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo dei finanziamenti concessi.
4. La deliberazione della Giunta regionale con la quale viene disposta la concessione all'Istituto dei finanziamenti ed approvata la convenzione di cui al presente articolo è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

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