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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 8
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5, già oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 13/97, corredate delle perizie giurate di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge(2).
2. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute e nel rispetto delle priorità di cui all'art. 7, approvano gli elenchi dei soggetti che abbiano subito danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla Legge statale e dalla presente legge, e li trasmettono alla Regione. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti ai Comuni in relazione al fabbisogno indicato, alle priorità stabilite e agli ulteriori criteri eventualmente adottati.
3. I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo esame tecnico-amministrativo di apposito nucleo di valutazione comunale integrato da un tecnico regionale esperto in materia di edilizia antisismica.
4. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione del contributo e ultimati nei successivi ventiquattro mesi a pena di decadenza del contributo. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comune soltanto in presenza di giustificati motivi.
5. I contributi sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo o conguaglio, a lavori ultimati, dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate anche ai fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
6. Il Comune può effettuare accertamenti a campione circa la conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche, ai progetti presentati, nonché alla regolarità e congruità delle spese sostenute, con propri tecnici coadiuvati, ove necessario per quanto riguarda l'aspetto sismico, da tecnici della Regione.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.
8. Il contributo di cui all'art. 5 può essere concesso, sulla base di adeguata documentazione delle spese sostenute valida ai fini fiscali, anche per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge purché per gli stessi sia stata rilasciata regolare autorizzazione comunale e a condizione che sia stato conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche. Nell'esame delle richieste di contributo, corredate di perizie giurate, si applicano criteri e procedure di cui al presente articolo e agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso il Comune può erogare il contributo in un'unica soluzione dietro presentazione della documentazione di cui alla lettera b) del comma 5.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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