Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Art. 1
Finalità
1. La Regione, in attuazione della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, concernente norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura, promuove il miglioramento della competitività dei sistemi agro-alimentari orientato alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi ed alla tutela dell'ambiente e della salute.
2. La Regione, in aderenza alle politiche dell'Unione Europea, persegue altresì lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, preserva e valorizza al loro interno il ruolo ed il carattere multifunzionale delle aziende agricole in funzione della tutela del tessuto economico, sociale e culturale, del paesaggio e della biodiversità.
3. La Regione sostiene la rete dei servizi di supporto allo sviluppo delle imprese e dei sistemi agro- alimentari e ne orienta l'azione alla qualificazione ed al coordinamento dei soggetti delle filiere produttive ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali delle aziende agricole.
4. La Regione disciplina gli strumenti di programmazione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare e promuove, in particolare attraverso la concessione di contributi, le attività di:
a) studio, ricerca e sperimentazione;
b) assistenza tecnica, supporti per l'assistenza tecnica, ivi compresa la divulgazione;
c) formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo;
d) informazione, documentazione e formazione.

Espandi Indice