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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Art. 23
Assegnazione alle Province dei fondi per l'assistenza tecnica
1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate alle attività di assistenza tecnica di livello provinciale tiene conto della capacità di spesa e di raggiungimento degli obiettivi, secondo gli indirizzi regionali nonchè delle risorse destinate ai diversi ambiti provinciali in attuazione dei progetti di livello interprovinciale e regionale.
2. Ai fini della presente legge, l'utilizzazione da parte delle Province in successivi esercizi finanziari di eventuali economie accertate in sede di consuntivo finale dell'attività annuale realizzata, con riferimento alle somme erogate dalla Regione nell'ambito della corrispondente assegnazione, è subordinata alla preventiva comunicazione alla Regione stessa che ne terrà conto nel disporre i futuri riparti.

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