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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Art. 24
Controlli e verifiche a consuntivo
1. La Regione e le Province provvedono ai controlli in relazione alle competenze attribuite; la liquidazione finale è comunque subordinata alla verifica della corrispondenza dell'attività svolta con quella ammessa.
2. L'Amministrazione regionale dispone la liquidazione a saldo dei contributi concessi sulla base di specifiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della normativa vigente, da parte degli stessi beneficiari, in ordine alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività ammesse a contributo.
3. L'Amministrazione regionale effettua, di norma, a campione, controlli e verifiche sulla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto finanziato.

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