LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998
Art. 26
Riapertura dei termini
1. La Giunta regionale, limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, può riaprire i termini per la presentazione dei progetti per la definizione del Piano stralcio annuale per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della presente legge non presentavano i requisiti di accesso ai contributi regionali.