LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998
Art. 30
Disposizioni di attuazione
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 , i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.