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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Capo I
Organizzazione della domanda di ricerca
Art. 4
Attività
1. La Regione sostiene la domanda di ricerca emergente dai comparti produttivi agro-alimentari; a tal fine concede contributi per:
a) l'organizzazione della domanda di ricerca;
b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente alle reti ed ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, all'attivazione di sistemi di qualità e di aggiornamento del personale.
Art. 5
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 sono gli enti organizzatori della ricerca iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi, si considerano enti organizzatori della ricerca organismi di rilievo regionale in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna, avere l'organizzazione della domanda di ricerca come finalità statutaria principale ed essere partecipati e gestiti dai produttori nelle loro forme organizzate;
b) realizzare attività di organizzazione dei programmi di ricerca e coordinare e garantire la diffusione dei risultati direttamente o attraverso affidamento a terzi;
c) reinvestire eventuali utili in programmi di ricerca di interesse generale.
3. Sono considerati di rilievo regionale gli organismi che associano produttori di almeno quattro province e rappresentano almeno un terzo della produzione lorda vendibile dei comparti di competenza.
4. La Regione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco degli enti organizzatori della ricerca secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale; l'elenco suddetto viene aggiornato con cadenza almeno triennale.
Art. 6
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 100% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
b) 80% per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4.

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