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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 1998 n. 43

Art. 5

(sostituita lett. a) del comma 2, sostituito comma 3

da art. 1 L.R. 28 dicembre 1998 n. 43)

Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 sono gli enti organizzatori della ricerca iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi, si considerano enti organizzatori della ricerca organismi di rilievo regionale in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) avere una sede operativa in Emilia-Romagna ed essere aperti a tutti i soggetti delle filiere agro-alimentari;
b) realizzare attività di organizzazione dei programmi di ricerca e coordinare e garantire la diffusione dei risultati direttamente o attraverso affidamento a terzi;
c) reinvestire eventuali utili in programmi di ricerca di interesse generale.
3. È accordata priorità ai programmi presentati da enti che rappresentano produttori di almeno quattro province detentori di almeno un terzo della produzione lorda vendibile dei comparti di competenza.
4. La Regione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco degli enti organizzatori della ricerca secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale; l'elenco suddetto viene aggiornato con cadenza almeno triennale.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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