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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Art. 29
Obiettivi degli interventi
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione privilegia:
a) quelli individuati dagli strumenti della programmazione regionale;
b) quelli individuati dagli strumenti della programmazione provinciale;
c) quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani Urbani del Traffico, con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte al miglioramento del trasporto pubblico;
d) quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri soggetti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:
a) migliorare la circolazione delle persone e delle merci, l'accessibilità alle aree urbane e in particolare ai centri storici, l'interscambio tra i vari modi di trasporto;
b) favorire il risparmio energetico, ridurre i costi economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione degli orari dei servizi e delle altre attività svolte nelle aree urbane;
c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e migliorare la vivibilità nelle aree e nei centri urbani;
d) favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i cittadini, compresi i portatori di handicap.

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