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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Art. 31
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:
a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi;
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonchè di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.

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