Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Capo I
FINALITA' E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato e dà attuazione al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Sito esterno, e alle attinenti disposizioni contenute nel Titolo III, capo VII del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno.
2. La Regione Emilia-Romagna orienta la propria attività al metodo della programmazione e della partecipazione, per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione europea;
b) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva a un ruolo centrale nella regione per lo sviluppo civile, economico e la coesione sociale;
c) incentivare la razionale organizzazione del traffico e della circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalità, della sicurezza e il miglioramento della qualità;
d) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
e) promuovere e operare per la cultura della mobilità sostenibile e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.
3. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento ambientale, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia, nonchè con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.
Art. 2
Principi generali e modalità attuative
1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale si ispira ai seguenti principi generali:
a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;
b) responsabilità, adeguatezza, unicità e autonomia organizzativa delle Amministrazioni;
c) sussidiarietà ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e liberalizzazione che riconosca il ruolo dell'iniziativa privata nella gestione dei servizi;
d) economicità, sicurezza, qualità ambientale, efficienza ed efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;
e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e progressiva apertura al mercato dei servizi;
f) concorrenza equa tra i diversi modi di trasporto individuali e collettivi secondo una valutazione che evidenzi le effettive componenti interne ed esterne dei costi di ciascuno e renda possibile la scelta delle soluzioni meno costose per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite apposite politiche tariffarie e dei prezzi.
2. Le modalità attuative della presente legge, in essa non espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale e alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Art. 3
Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale
1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse della Regione Emilia- Romagna non riservati alla competenza statale.
2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola in:
a) rete delle ferrovie di competenza regionale;
b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;
c) reti e servizi autofilotranviari;
d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;
e) impianti e servizi di trasporto a fune;
f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.

Espandi Indice