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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Capo II
PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI
Sezione I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE
Art. 4
Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria
1. La Regione partecipa alla programmazione nazionale dei trasporti in via prioritaria nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni.
2. La Regione partecipa alla programmazione comunitaria dei trasporti in via prioritaria nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.
Art. 5
Piano Regionale Integrato dei Trasporti
1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima integrazione delle scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.
2. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione secondo le finalità e i principi definiti agli artt. 1 e 2.
3. La Regione, mediante il PRIT:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale;
c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime, aeree, interportuali e autofilotranviarie;
d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale e comunitaria.
4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.
5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 6
Programmazione provinciale e di bacino
1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per ambiti provinciali e per bacini di traffico, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato anche attraverso piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'art. 4 L.R. 6/95 un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità.
2. Ciascun ente individua i bacini funzionali alla programmazione della mobilità nel territorio di propria competenza.
3. La Regione, in concorso con le Province interessate, individua i bacini di traffico necessari per la programmazione della mobilità di interesse interprovinciale.
4. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini di traffico per la programmazione della mobilità intercomunale.
Art. 7
Piani del traffico
1. La Regione provvede all'individuazione e aggiornamento dell'elenco dei comuni tenuti alla predisposizione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) in base all'art. 36 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno " Nuovo Codice della Strada ".
2. Nell'ambito delle azioni di regolazione della mobilità, i PUT definiscono gli specifici interventi volti alla valorizzazione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità pedonale e ciclabile, anche ai fini previsti dall'art. 30.
3. Tali azioni possono essere intraprese anche da Comuni non ricompresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei PUT.
4. La Provincia adotta il piano del traffico della viabilità extraurbana ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 285/1992 Sito esterno.
5. La Provincia, o la città metropolitana ove istituita, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli ambiti sovracomunali ove promuovere la formazione di piani generali del traffico intercomunale o di area metropolitana. Le intese sopra indicate sono recepite mediante accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
6. L'approvazione dei PUT è subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali e di settore da parte della Provincia territorialmente competente la quale deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento del piano adottato. Trascorso il termine di sessanta giorni tale verifica si considera positiva.
7. I PUT e i relativi aggiornamenti, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al Piano Regolatore Generale, limitate al caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come successivamente modificato, sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della medesima L.R. 47/1978. In tali casi la Provincia può formulare osservazioni, di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.
8. Qualora la Provincia non sia dotata del PTB (piano territoriale di bacino) e del piano territoriale di coordinamento o del piano territoriale infraregionale, la verifica dei PUT di cui al comma 7 è effettuata dalla Giunta regionale.
Sezione II
PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 8
Atto di indirizzo generale
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.
Art. 9
Servizi minimi
1. L'atto di indirizzo contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento ai criteri definiti agli artt. 14 e 16 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno e inoltre:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;
b) alla salvaguardia ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
f) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;
g) ai parametri territoriali e di popolazione;
h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria e dei consumatori;
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ai sensi della L.R. 19 luglio 1997 n. 22, possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali.
Art. 10
Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, la Regione perviene all'intesa prevista dall'art. 16 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno, relativa ai servizi minimi, secondo le modalità che verranno previste dalla legge regionale attuativa del D.Lgs 112/1998 Sito esterno.
Sezione III
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 11
Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni
1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed eventualmente con altre regioni quale strumento di attuazione del coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità.
2. Gli accordi individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validità.
3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la partecipazione delle Province e dei Comuni, agli accordi, di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno. Alla suddetta Conferenza partecipano anche le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno, e della L.R. 19 luglio 1997, n. 22.
Art. 12
Accordi di programma con gli enti locali
1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli enti locali, anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.
3. Gli enti locali possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti interessati al governo e alla gestione della mobilità.
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di cui all'art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
5. Gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali.

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