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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

Titolo II
TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 21
Competenze
1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono alla Regione tutte le funzioni programmatorie, amministrative e di finanziamento non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno.
2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilità urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo, nonchè con i sistemi di gestione della logistica delle merci.
3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario dell'area metropolitana bolognese è effettuata d'intesa con la Provincia e il Comune di Bologna, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato negli accordi sottoscritti con Stato e FS SpA.
4. L'esercizio delle funzioni relative alla rete e ai servizi non già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA, ha luogo a seguito della stipula degli accordi di programma con lo Stato e dell'emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
5. L'esercizio delle funzioni relative ai servizi già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA decorre a seguito della stipula degli accordi e dell'emanazione dei decreti previsti dal D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
Art. 22
Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.
2. La Regione affida la gestione della rete di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata della concessione è compresa tra un minimo di nove anni e un massimo di trenta.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione determinando le condizioni di funzionalità, sicurezza, affidabilità, nonchè le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/CEE, e in particolare quello della separazione della rete e dei servizi.
4. Il gestore della rete ferroviaria può esercitare anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purchè in via non esclusiva, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e in particolare dall'art. 23.
Art. 23
Servizi ferroviari di competenza regionale
1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata massima della concessione per i servizi è fissata in nove anni.
2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale alle condizioni previste dall'art. 22 comma 3, e alla rete nazionale secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonchè alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.

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