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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998

INDICE

Chiudere area tit1 Titolo I - IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Espandere area tit1-cap1 Capo I - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI
Espandere area tit1-cap2 Capo II - PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI
Espandere area tit1-cap3 Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI
Espandere area tit2 Titolo II - TRASPORTO FERROVIARIO
Espandere area tit3 Titolo III - TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'
Espandere area tit4 Titolo IV - INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA' URBANA E L'INTERMODALITA'
Espandere area tit5 Titolo V - INTERVENTI FINANZIARI
Espandere area tit6 Titolo VI - NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE
Espandere area tit7 Titolo VII - ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Espandere area tit8 Titolo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Capo I
FINALITA' E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato e dà attuazione al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Sito esterno, e alle attinenti disposizioni contenute nel Titolo III, capo VII del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno.
2. La Regione Emilia-Romagna orienta la propria attività al metodo della programmazione e della partecipazione, per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione europea;
b) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva a un ruolo centrale nella regione per lo sviluppo civile, economico e la coesione sociale;
c) incentivare la razionale organizzazione del traffico e della circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalità, della sicurezza e il miglioramento della qualità;
d) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
e) promuovere e operare per la cultura della mobilità sostenibile e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.
3. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento ambientale, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia, nonchè con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.
Art. 2
Principi generali e modalità attuative
1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale si ispira ai seguenti principi generali:
a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;
b) responsabilità, adeguatezza, unicità e autonomia organizzativa delle Amministrazioni;
c) sussidiarietà ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e liberalizzazione che riconosca il ruolo dell'iniziativa privata nella gestione dei servizi;
d) economicità, sicurezza, qualità ambientale, efficienza ed efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;
e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e progressiva apertura al mercato dei servizi;
f) concorrenza equa tra i diversi modi di trasporto individuali e collettivi secondo una valutazione che evidenzi le effettive componenti interne ed esterne dei costi di ciascuno e renda possibile la scelta delle soluzioni meno costose per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite apposite politiche tariffarie e dei prezzi.
2. Le modalità attuative della presente legge, in essa non espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale e alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Art. 3
Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale
1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse della Regione Emilia- Romagna non riservati alla competenza statale.
2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola in:
a) rete delle ferrovie di competenza regionale;
b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;
c) reti e servizi autofilotranviari;
d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;
e) impianti e servizi di trasporto a fune;
f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.
Capo II
PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI
Sezione I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE
Art. 4
Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria
1. La Regione partecipa alla programmazione nazionale dei trasporti in via prioritaria nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni.
2. La Regione partecipa alla programmazione comunitaria dei trasporti in via prioritaria nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.
Art. 5
Piano Regionale Integrato dei Trasporti
1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima integrazione delle scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.
2. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione secondo le finalità e i principi definiti agli artt. 1 e 2.
3. La Regione, mediante il PRIT:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale;
c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime, aeree, interportuali e autofilotranviarie;
d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale e comunitaria.
4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.
5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 6
Programmazione provinciale e di bacino
1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per ambiti provinciali e per bacini di traffico, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato anche attraverso piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'art. 4 L.R. 6/95 un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità.
2. Ciascun ente individua i bacini funzionali alla programmazione della mobilità nel territorio di propria competenza.
3. La Regione, in concorso con le Province interessate, individua i bacini di traffico necessari per la programmazione della mobilità di interesse interprovinciale.
4. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini di traffico per la programmazione della mobilità intercomunale.
Art. 7
Piani del traffico
1. La Regione provvede all'individuazione e aggiornamento dell'elenco dei comuni tenuti alla predisposizione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) in base all'art. 36 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno " Nuovo Codice della Strada ".
2. Nell'ambito delle azioni di regolazione della mobilità, i PUT definiscono gli specifici interventi volti alla valorizzazione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità pedonale e ciclabile, anche ai fini previsti dall'art. 30.
3. Tali azioni possono essere intraprese anche da Comuni non ricompresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei PUT.
4. La Provincia adotta il piano del traffico della viabilità extraurbana ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 285/1992 Sito esterno.
5. La Provincia, o la città metropolitana ove istituita, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli ambiti sovracomunali ove promuovere la formazione di piani generali del traffico intercomunale o di area metropolitana. Le intese sopra indicate sono recepite mediante accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
6. L'approvazione dei PUT è subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali e di settore da parte della Provincia territorialmente competente la quale deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento del piano adottato. Trascorso il termine di sessanta giorni tale verifica si considera positiva.
7. I PUT e i relativi aggiornamenti, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al Piano Regolatore Generale, limitate al caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come successivamente modificato, sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della medesima L.R. 47/1978. In tali casi la Provincia può formulare osservazioni, di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.
8. Qualora la Provincia non sia dotata del PTB (piano territoriale di bacino) e del piano territoriale di coordinamento o del piano territoriale infraregionale, la verifica dei PUT di cui al comma 7 è effettuata dalla Giunta regionale.
Sezione II
PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 8
Atto di indirizzo generale
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.
Art. 9
Servizi minimi
1. L'atto di indirizzo contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento ai criteri definiti agli artt. 14 e 16 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno e inoltre:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;
b) alla salvaguardia ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
f) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;
g) ai parametri territoriali e di popolazione;
h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria e dei consumatori;
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ai sensi della L.R. 19 luglio 1997 n. 22, possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali.
Art. 10
Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, la Regione perviene all'intesa prevista dall'art. 16 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno, relativa ai servizi minimi, secondo le modalità che verranno previste dalla legge regionale attuativa del D.Lgs 112/1998 Sito esterno.
Sezione III
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 11
Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni
1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed eventualmente con altre regioni quale strumento di attuazione del coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità.
2. Gli accordi individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validità.
3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la partecipazione delle Province e dei Comuni, agli accordi, di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno. Alla suddetta Conferenza partecipano anche le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno, e della L.R. 19 luglio 1997, n. 22.
Art. 12
Accordi di programma con gli enti locali
1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli enti locali, anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.
3. Gli enti locali possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti interessati al governo e alla gestione della mobilità.
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di cui all'art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
5. Gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 13
Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione assume come principio la separazione tra amministrazione e gestione del trasporto pubblico regionale e locale.
2. La Regione assume inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva 91/440/CEE, da attuare nei modi e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale.
3. L'ente competente affida di norma la gestione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante concessione o altro atto di affidamento. Ove esistano ragioni di opportunità, l'affidamento può essere in esclusiva.
4. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonchè riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.
5. La scelta dei soggetti è effettuata, di norma, attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 158 del 1995 Sito esterno.
Art. 14
Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 18, comma 2, lettera e) del D.Lgs 422/1997 Sito esterno e nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 13, comma 5.
2. Il soggetto non più affidatario è tenuto al trasferimento dei beni mobili e immobili acquistati con contributi pubblici, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e valutazioni stabilite preventivamente dall'ente medesimo. Per i beni funzionali all'effettuazione dei servizi ferroviari attualmente in gestione a FS, l'individuazione è effettuata secondo quanto previsto dagli accordi di programma di cui all'art. 11.
Art. 15
Variazione, revoca, decadenza
1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sè nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente affidante.
2. L'ente affidante pronuncia, con atto motivato, la revoca dell'affidamento nei seguenti casi:
a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione degli stessi;
b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze della utenza.
3. L'ente affidante pronuncia la decadenza dell'affidamento, previa contestazione dei fatti che ne sono causa, nei seguenti casi:
a) per il venire meno dei requisiti di idoneità;
b) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dall'ente affidante;
c) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente competente nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio.
4. In caso di revoca, l'ente affidante può riconoscere un indennizzo al gestore.
5. In caso di dichiarazione di decadenza, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del gestore del servizio.
Art. 16
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l'erogazione di contributi a favore dei gestori.
2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli aspetti economici e operativi, nonchè la quantificazione dei contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, secondo le modalità stabilite dagli artt. 17 e 19 del D.Lgs n. 422/1997 Sito esterno.
3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in riferimento alla durata della programmazione finanziaria della Regione e degli enti locali.
4. E' ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del trasporto pubblico.
5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti negli accordi di programma di cui all'art. 12.
Art. 17
Tutela degli utenti
1. La Regione individua, per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini- utenti, lo strumento operativo della Carta dei Servizi, da adottarsi dalle Aziende ed Imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 in ordine ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici. La carta dei servizi prevede casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare erogazione del servizio.
2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualità dei servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori.
3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce, con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di incentivazione, i tempi di attuazione, le penalità, le modalità di monitoraggio e di verifica.
Art. 18
Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale
1. In applicazione della presente legge la Regione può istituire un'agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui affidare i seguenti compiti:
a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, con esclusione dell'aggiudicazione;
b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma;
c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
d) collaborare con l'Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale;
e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie riguardanti i compiti ad essa attribuiti;
f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge e delle disposizioni attuative della stessa.
2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico, nonchè la struttura organizzativa dell'Agenzia.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.
4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi.
5. Il direttore dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.
Art. 19
Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale
1. Le Province e i Comuni possono costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali. Essa può essere costituita anche a seguito di scissione dei Consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.
4. L'agenzia può intervenire negli accordi di programma di cui all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni ad essa attribuite dagli enti locali.
5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c) all'agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena responsabilità degli enti locali l'atto di affidamento, la stipula del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.
Art. 20
Istituto sul trasporto e la logistica
1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni già operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la Regione può partecipare ad accordi di programma con Ministero dei Trasporti, Università, enti di ricerca, nonchè altri soggetti.
2. L'istituto realizza e promuove in particolare:
a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla mobilità dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;
b) l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione ambientalmente ed economicamente sostenibile dei sistemi di mobilità;
c) la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica;
d) le modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della mobilità e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilità per favorire il confronto tra diverse soluzioni.
3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attività la Regione può concedere contributi all'istituto medesimo. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi.
Titolo II
TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 21
Competenze
1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono alla Regione tutte le funzioni programmatorie, amministrative e di finanziamento non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno.
2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilità urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo, nonchè con i sistemi di gestione della logistica delle merci.
3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario dell'area metropolitana bolognese è effettuata d'intesa con la Provincia e il Comune di Bologna, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato negli accordi sottoscritti con Stato e FS SpA.
4. L'esercizio delle funzioni relative alla rete e ai servizi non già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA, ha luogo a seguito della stipula degli accordi di programma con lo Stato e dell'emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
5. L'esercizio delle funzioni relative ai servizi già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA decorre a seguito della stipula degli accordi e dell'emanazione dei decreti previsti dal D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
Art. 22
Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.
2. La Regione affida la gestione della rete di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata della concessione è compresa tra un minimo di nove anni e un massimo di trenta.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione determinando le condizioni di funzionalità, sicurezza, affidabilità, nonchè le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/CEE, e in particolare quello della separazione della rete e dei servizi.
4. Il gestore della rete ferroviaria può esercitare anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purchè in via non esclusiva, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e in particolare dall'art. 23.
Art. 23
Servizi ferroviari di competenza regionale
1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata massima della concessione per i servizi è fissata in nove anni.
2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale alle condizioni previste dall'art. 22 comma 3, e alla rete nazionale secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonchè alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.
Titolo III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24
Classificazione dei servizi
1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto autofilotranviario si articolano in:
a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a comuni diversi;
b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate, interessanti rispettivamente uno o più bacini di traffico anche se l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;
c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il territorio della Regione e della Repubblica di S. Marino.
2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea.
3. In relazione alle finalità e agli utilizzi i servizi di trasporto si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non di linea.
4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:
a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata, l'orario e l'itinerario individuato, eventualmente anche in una articolazione variabile, la frequenza e la tariffa predeterminata;
b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti remunerativa del costo effettivo del servizio;
c) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.
5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:
a) i servizi in aree montane ai sensi dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno;
b) i servizi di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs 422/1997 Sito esterno;
c) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 Sito esterno;
d) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, anche se effettuati con una certa frequenza.
Art. 25
Forme d'esercizio
1. I servizi autofilotranviari di linea per trasporto persone sono gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e regionali.
2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofilotranviari definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in relazione a previsioni di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure concorsuali definite dall'art. 13.
Art. 26
Istituzione dei servizi
1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto, nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonchè delle implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:
a) la durata, comunque non eccedente i nove anni;
b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;
c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.
Capo II
COMPETENZE E DELEGHE
Art. 27
Competenze regionali
1. Nella materia del trasporto autofilotranviario la Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento.
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta regionale.
3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio dei servizi dal punto di vista della quantità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
Art. 28
Competenze delle Province e dei Comuni
1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dal D.Lgs 422/1997 Sito esterno e dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare sono delegate alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai servizi autofilotranviari di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie;
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi;
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi.
3. La titolarità della delega per i servizi autofilotranviari di interbacino è attribuita alla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.
4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni stabilite dalle leggi statali in materia di servizi autofilotranviari che si svolgono integralmente nel loro territorio.
5. Sono delegate ai Comuni e alle Province, in relazione al territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 753 Sito esterno, e DM 15 marzo 1982 n. 706.
6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le funzioni amministrative di competenza regionale sono delegate alla Provincia nella quale è sita la stazione di partenza, d'intesa con l'altra Provincia interessata.
7. Le funzioni relative alla sicurezza, non mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) del D.Lgs 422/1997 Sito esterno, sono delegate all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.
8. Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori nel rispetto dell'art. 16.
9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi autofilotranviari e di servizi complementari per la mobilità, anche ai fini previsti dall'art. 17 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
Titolo IV
INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA' URBANA E L'INTERMODALITA'
Art. 29
Obiettivi degli interventi
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione privilegia:
a) quelli individuati dagli strumenti della programmazione regionale;
b) quelli individuati dagli strumenti della programmazione provinciale;
c) quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani Urbani del Traffico, con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte al miglioramento del trasporto pubblico;
d) quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri soggetti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:
a) migliorare la circolazione delle persone e delle merci, l'accessibilità alle aree urbane e in particolare ai centri storici, l'interscambio tra i vari modi di trasporto;
b) favorire il risparmio energetico, ridurre i costi economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione degli orari dei servizi e delle altre attività svolte nelle aree urbane;
c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e migliorare la vivibilità nelle aree e nei centri urbani;
d) favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i cittadini, compresi i portatori di handicap.
Art. 30
Azioni
1. Gli obiettivi dell'art. 29 sono perseguiti attraverso lo sviluppo prioritario delle seguenti azioni nel campo delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei mezzi di trasporto:
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti, di zone a traffico limitato e velocità controllata;
b) l'incremento della capacità delle reti di trasporto pubblico regionale e locale e della quantità dei servizi resi, con particolare riferimento ai trasporti in sede propria;
c) la disciplina della domanda di mobilità e, in particolare, il controllo e la regolamentazione degli accessi;
d) una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta mediante interventi tesi a ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti e l'intermodalità;
e) la realizzazione e gestione di aree informatiche integrate per la pianificazione e la produzione dei servizi, l'informazione e l'assistenza dell'utenza;
f) il controllo degli effetti esterni del trasporto, quali inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, impatto sul patrimonio edilizio e paesaggistico;
g) l'eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche e lo sviluppo di iniziative di trasporto per i portatori di handicap;
h) la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi funzionali al riassetto e al miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane;
i) la predisposizione di sistemi telematici per la erogazione di servizi capaci di ridurre la quantità di spostamenti;
l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione inquinante;
m) l'innovazione tecnologica nel governo della mobilità;
n) il controllo dei limiti di velocità e del rispetto delle norme della circolazione, nonchè il miglioramento dei sistemi di prevenzione, segnalazione e soccorso ai fini della sicurezza stradale.
2. Il coordinamento delle azioni avviene, in via prioritaria, attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 12 e, inoltre, attraverso specifici programmi regionali di intervento.
Titolo V
INTERVENTI FINANZIARI
Art. 31
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:
a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi;
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonchè di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno.
Art. 32
Contributi per i servizi minimi
1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale.
2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.
3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotranviari alle Province, ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o alle Agenzie locali secondo le competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle Province si riferiscono anche ai servizi dei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.
4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la mobilità, le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di delega.
5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennalmente, in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9 e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all'art. 16, tenuto conto dei vincoli e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli anche informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Enti e le Agenzie locali.
7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.
8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei contributi.
9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la Giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.
Art. 33
Contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione concede contributi per il riequilibrio finalizzati a:
a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;
c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti in contesti specifici aventi carattere di eccezionalità e temporaneità.
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 32.
3. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, determina i criteri di attribuzione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:
a) delle caratteristiche della domanda di mobilità, con riferimento al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;
b) della individuazione di standard di offerta correlati alle caratteristiche territoriali, insediative e socio- economiche dei singoli bacini di traffico;
c) della necessità di dare adeguato riconoscimento alle soluzioni innovative;
d) dell'adozione da parte degli enti locali di provvedimenti organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;
e) della limitazione temporale dell'intervento.
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, la Giunta regionale determina i criteri di attribuzione, tenuto conto delle caratteristiche di eccezionalità dell'intervento e della durata delle condizioni che lo motivano.
5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonchè le fattispecie e le modalità di revoca.
Art. 34
Contributi sugli investimenti
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto ammortamento mutui;
c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili nè tra loro nè con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali oltre il limite del 70%.
4. Il limite del 70% previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli investimenti inerenti la rete ferroviaria regionale.
5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni professionali.
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
a) gli enti locali;
b) le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale;
c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi di programma di cui agli artt. 11 e 12.
7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi nonchè le modalità di revoca.
8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale può altresì disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo non superiore al 50% del contributo concesso.
Art. 35
Condizioni e vincoli per gli investimenti
1. Gli investimenti effettuati con contributi regionali di cui al comma 1 dell'art. 34 devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea, alla mobilità urbana e alla intermodalità.
2. La quota di contributi già erogata a favore di un soggetto al quale ne subentri un altro è considerata ai fini dell'erogazione della restante quota al subentrante.
3. I mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate con il finanziamento regionale non possono essere alienati senza l'assenso della Giunta regionale, la quale determina la destinazione delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da restituirsi ai sensi del comma 4.
4. In caso di cessazione di attività o di alienazione del bene oggetto del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire alla Regione una somma corrispondente alla quota di contributo non ancora ammortizzata.
5. I vincoli di cui al presente articolo non si applicano agli autobus dopo 12 anni dall'immatricolazione e ai filobus, natanti e altri mezzi di trasporto dopo 20 anni.
Art. 36
Spese dirette della Regione
1. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma, sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla base di accordi con gli altri soggetti interessati.
2. Gli interventi della Regione riguardano:
a) realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici;
b) acquisto diretto di beni;
c) acquisto diretto di servizi;
d) esecuzione di studi, ricerche e progetti.
Titolo VI
NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE
Capo I
NORME ORGANIZZATIVE
Art. 37
Regolarità di esercizio
1. La vigilanza sulla regolarità del trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione e dagli enti locali secondo le competenze e deleghe di cui agli artt. 21, 27 e 28. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento.
2. Il gestore del trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.
3. Gli orari dei servizi debbono essere preventivamente sottoposti al visto dell'ente affidante. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati al gestore entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine, gli orari si intendono vistati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso congrue forme di pubblicità.
4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme sulla circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.
5. I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distratti dallo stesso, in via temporanea o definitiva, se non previa autorizzazione dell'ente affidante, il quale, per i veicoli acquistati con contributi pubblici, determina, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale, condizioni e vincoli allo scopo di garantire pari condizioni di concorrenza.
6. L'uso degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto non può essere inibito o comunque limitato nei riguardi del gestore, senza il preventivo assenso dell'ente concedente, salvo i provvedimenti disposti dalla Magistratura.
Art. 38
Interruzione di pubblico servizio
1. In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili al gestore, l'ente affidante, fatte salve altre sanzioni previste dalle norme in vigore, adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio anche in danno e avvalendosi degli impianti e del materiale del gestore, definendo i conseguenti corrispettivi per l'uso dei beni.
2. Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.
3. Il soggetto titolare del bene requisito entro dieci giorni dalla notificazione ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso è determinato secondo il procedimento previsto dalle leggi per il trasferimento delle imprese.
Capo II
IL SISTEMA TARIFFARIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 39
Sistema tariffario
1. La Regione persegue anche attraverso il sistema tariffario la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.
2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e progressivamente attua la riforma del sistema tariffario caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e integrati.
3. La Giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
4. Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotranviarie tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.
5. E' vietata la gratuità del trasporto, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 40
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente.
2. Il regolamento è trasmesso all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:
a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a 40 e non superiore a 150 volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato alle 1.000 lire superiori;
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purchè il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo è operata la riduzione a un terzo prevista dall'art. 13 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) del comma 4 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 21/1984.
7. Le imprese esercenti rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.
8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli artt. 8 e seguenti della L.R. 21/1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai gestori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno.
9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge 689/1981 Sito esterno, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonchè tutte le altre attività istruttorie previste dalla Sezione II del capitolo I della stessa legge e dalla L.R. 21/1984.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della L.R. 21/1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al gestore per i conseguenti adempimenti di legge.
11. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 15 della L.R. 21/1984, è emessa dal legale rappresentante dell'impresa.
12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 Sito esterno, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
13. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del DPR 753/1980 Sito esterno che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 600.000, oltre al risarcimento del danno derivante.
14. I proventi delle sanzioni, nonchè i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dalle imprese che gestiscono i rispettivi servizi e dagli enti, nel caso di gestione in economia da parte degli stessi e registrati in apposita separata voce del conto economico.
Titolo VII
ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 41
Servizi aerei
1. I servizi aerei di interesse regionale e locale delegati dal D.Lgs 422/1997 Sito esterno riguardano:
a) i collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione;
b) i servizi elicotteristici.
Art. 42
Servizi marittimi, lacuali e fluviali
1. I servizi marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale delegati dal D.Lgs 422/1997 Sito esterno riguardano i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della regione.
Art. 43
Competenze e deleghe
1. Sono di competenza regionale i servizi aerei di cui all'art. 41.
2. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, di cui all'art. 42, secondo il principio della prevalente competenza territoriale.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
NORME TRANSITORIE
Art. 44
Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione può affidare direttamente la gestione della rete ferroviaria di cui all'art. 22 a una società costituita per iniziativa di enti locali ed Enti pubblici economici.
2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 è consentito per la durata massima di nove anni e può riguardare, per la medesima durata massima, anche la gestione dei servizi passeggeri e merci, purchè svolti in via non esclusiva e nel rispetto delle norme nazionali, nonchè consentire subaffidamenti della rete e dei servizi.
3. Entro un anno dall'affidamento la società di cui al comma 1, avvia l'attuazione di un piano per la progressiva e coordinata cessione di quote a soggetti privati, individuati mediante procedure concorsuali.
Art. 45
Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. Gli enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli enti locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso l'affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri consorzi.
2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, è confermata al 31 dicembre 2000 la validità degli accordi di programma e di servizio stipulati dalla Regione con gli enti locali e i loro Consorzi per i servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione della gestione dei servizi.
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno, possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo massimo di anni 3 dalla data della loro trasformazione.
5. Gli accordi di programma di cui al comma 3 prevedono incentivi, anche di carattere economico, diretti a favorire:
a) la rapida e anticipata trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitale ovvero in cooperative anche tra dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione;
b) l'esternalizzazione di quote di servizio.
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le società derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi autofilotranviari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di società miste tra soggetti pubblici e privati.
7. Il subaffidamento da parte delle società derivanti dalla trasformazione è subordinato all'assenso dell'ente competente, il quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo di produzione del servizio senza danno per la qualità dello stesso.
Art. 46
Procedimenti in corso
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla L.R. 12 dicembre 1995, n. 58, concernente " Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204 Sito esterno, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti" ".
Art. 47
Conferenza di concertazione
1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 10, l'intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi è raggiunta nell'ambito di una apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato in materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle pro vince, dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli altri comuni, di cui 4 montani, e di una comunità montana.
2. La Regione stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1.
Capo II
NORME FINALI
Art. 48
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 18, all'art. 20 e al comma 2 dell'art. 31 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli o con l'opportuna modifica di capitoli esistenti nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità: in sede di approvazione del bilancio annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 31/1977 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento in conto capitale. All'istituzione, alla modifica ed al finanziamento dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 31 si provvede con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della disponibilità finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 12 e 20 del D.Lgs 422/1997 Sito esterno ai sensi degli articoli 4, comma 4 lett. a) e 7, comma 1, della legge 59/1997 Sito esterno.
Art. 49
Beni trasferiti
1. I beni trasferiti alla Regione in attuazione del D.Lgs 422/1997 Sito esterno entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.
2. I beni di cui al comma 1 non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa con gli enti locali.
3. I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto pubblico regionale e locale sono gravati dal vincolo di destinazione esclusiva a tale finalità, pena la risoluzione dell'atto di cessione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice Civile. La Giunta regionale, su richiesta dei gestori, può autorizzare l'alienazione dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.
Art. 50
Contributi per ripiano dei disavanzi
1. I contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio eventualmente previsti da leggi dello Stato, sono ripartiti dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle leggi statali e regionali eventualmente adottate.
Art. 51
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 concernente: " Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative ";
b) L.R. 24 dicembre 1981, n. 50 concernente:" Interventi finanziari per le ferrovie in concessione ";
c) L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 concernente:" Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti, Aziende ed Imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 ";
d) L.R. 16 giugno 1984, n. 33 concernente:" Adeguamento della legislazione regionale concernente i Trasporti pubblici locali alle norme di principio poste dalla legge 10 aprile 1981 n. 151 Sito esterno e riordinamento delle relative funzioni amministrative ";
e) L.R. 29 gennaio 1987, n. 4 concernente:" Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio ";
f) L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 concernente: " Concorso della Regione Emilia-Romagna nella progettazione e nella esecuzione per sistemi integrati di trasporto pubblico ";
g) L.R. 28 dicembre 1988, n. 53 concernente: " Cessione gratuita in proprietà al Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città e nella provincia di Piacenza e, per suo tramite all'Azienda Consorziale ACAP degli immobili acquistati dalla Regione per effetto della soluzione anticipata delle concessioni di autolinee ";
h) L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concernente:" Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti ";
i) L.R. 18 dicembre 1989, n. 48 concernente:" Iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico ";
l) L.R. 1 febbraio 1990, n. 9 concernente: " Azienda Trasporti Municipali - ATM di Ravenna. Contributi di esercizio 1990 ";
m) L.R. 19 luglio 1991, n. 19 concernente: " Erogazione di rate bimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della L.R. 1 dicembre 1979 n. 45 a favore delle Aziende in situazione di grave disavanzo ";
n) L.R. 2 settembre 1991, n. 23 concernente: " Modifica della L.R. 29 gennaio 1987, n. 4. Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido titolo di viaggio ";
o) L.R. 9 marzo 1992, n. 14 concernente: " Elevazione della quota di acconto sui contributi per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici di linea. Ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1979 n. 45 ";
p) L.R. 4 agosto 1992, n. 33 concernente: " Integrazioni alla L.R. 5 settembre 1989, n. 31 (" Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti ");
q) L.R. 8 aprile 1994, n. 15 concernente: " Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico ";
r) L.R. 19 agosto 1994, n. 36 concernente: " Trasporto pubblico locale. Modifiche ed integrazioni delle L.R. 1 dicembre 1979, n. 45, 16 giugno 1984, n. 33 e 29 gennaio 1987, n. 4 ";
s) L.R. 12 dicembre 1995, n. 58 concernente:" Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204 Sito esterno recante "Interventi urgenti in materia di trasporti" ";
t) L.R. 14 ottobre 1996, n. 38 concernente: " Finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Integrazione della L.R. 1 dicembre 1979 n. 45 ";
u) L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 concernente: " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblicò ".
2. Sono altresì abrogati:
a) l'art. 12 della L.R. 8 settembre 1981 n. 34 concernente: " Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure e alle autorizzazioni di spese di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma dell'art. 37 della L.R. 31/1977. Primo provvedimento generale di variazione ";
b) gli artt. 55 e 57 della L.R. 7 giugno 1982, n. 26 concernente: " Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-1985 ";
c) l'art. 56 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17 concernente: " Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987 ";
d) l'art. 51 L.R. 28 aprile 1986, n. 10 concernente: " Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988 ".
Art. 52
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 ottobre 1998 ANTONIO LA FORGIA

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