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Documento vigente: Testo Coordinato

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Capo II
NORME FINALI
Art. 48
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 49

(sostituito comma 2, modificato comma 3 da art. 25 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)

Beni trasferiti
1. I beni trasferiti alla Regione in attuazione del D.Lgs. 422/1997 entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.
2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa, per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari, con gli enti locali.
3. I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto pubblico regionale e locale della Regione Emilia-Romagna sono gravati dal vincolo di destinazione esclusiva a tale finalità, pena la risoluzione dell'atto di cessione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice Civile. La Giunta regionale, su richiesta dei gestori, può autorizzare l'alienazione dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 50
Contributi per ripiano dei disavanzi
abrogato.
Art. 51
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 concernente: "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative" ;
b) L.R. 24 dicembre 1981, n. 50 concernente: "Interventi finanziari per le ferrovie in concessione";
c) L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 concernente: "Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti, Aziende ed Imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 ;
d) L.R. 16 giugno 1984, n. 33 concernente: "Adeguamento della legislazione regionale concernente i Trasporti pubblici locali alle norme di principio poste dalla legge 10 aprile 1981 n. 151 e riordinamento delle relative funzioni amministrative" ;
e) L.R. 29 gennaio 1987, n. 4 concernente: "Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio" ;
f) L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 concernente: "Concorso della Regione Emilia-Romagna nella progettazione e nella esecuzione per sistemi integrati di trasporto pubblico" ;
g) L.R. 28 dicembre 1988, n. 53 concernente: "Cessione gratuita in proprietà al Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città e nella provincia di Piacenza e, per suo tramite all'Azienda Consorziale ACAP degli immobili acquistati dalla Regione per effetto della soluzione anticipata delle concessioni di autolinee" ;
h) L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concernente: "Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti" ;
i) L.R. 18 dicembre 1989, n. 48 concernente: "Iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico" ;
l) L.R. 1 febbraio 1990, n. 9 concernente: "Azienda Trasporti Municipali - ATM di Ravenna. Contributi di esercizio 1990" ;
m) L.R. 19 luglio 1991, n. 19 concernente: "Erogazione di rate bimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui all' art. 42 della L.R. 1 dicembre 1979 n. 45 a favore delle Aziende in situazione di grave disavanzo" ;
n) L.R. 2 settembre 1991, n. 23 concernente: "Modifica della L.R. 29 gennaio 1987, n. 4. Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido titolo di viaggio" ;
o) L.R. 9 marzo 1992, n. 14 concernente: "Elevazione della quota di acconto sui contributi per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici di linea. Ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1979 n. 45" ;
p) L.R. 4 agosto 1992, n. 33 concernente: "Integrazioni alla L.R. 5 settembre 1989, n. 31 ("Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti") ;
q) L.R. 8 aprile 1994, n. 15 concernente: "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico" ;
r) L.R. 19 agosto 1994, n. 36 concernente: "Trasporto pubblico locale. Modifiche ed integrazioni delle L.R. 1 dicembre 1979, n. 45, 16 giugno 1984, n. 33 e 29 gennaio 1987, n. 4" ;
s) L.R. 12 dicembre 1995, n. 58 concernente: "Attuazione degli interventi previsti all' art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204 recante "Interventi urgenti in materia di trasporti" " ;
t) L.R. 14 ottobre 1996, n. 38 concernente: "Finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Integrazione della L.R. 1 dicembre 1979 n. 45" ;
u) L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico".
2. Sono altresì abrogati:
a) l' art. 12 della L.R. 8 settembre 1981 n. 34 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure e alle autorizzazioni di spese di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma dell' art. 37 della L.R. 31/1977. Primo provvedimento generale di variazione" ;
b) gli artt. 55 e 57 della L.R. 7 giugno 1982, n. 26 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-1985" ;
c) l' art. 56 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987";
d) l' art. 51 L.R. 28 aprile 1986, n. 10 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988" .
Art. 52
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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