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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 26 bis
Autorizzazione
1. L'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente può essere svolto solo da parte delle imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia ove l'impresa ha la sede legale.
2. Nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della legge n. 218 del 2003, le imprese (persone fisiche o giuridiche) esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente devono utilizzare per l'esecuzione del trasporto esclusivamente personale idoneo a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in possesso di certificazione di abilitazione professionale.
3. La Giunta regionale definisce il contenuto della domanda di autorizzazione la quale deve comunque indicare:
a) riguardo all'impresa:
3) gli autobus acquistati con contributo pubblico;
b) riguardo al personale utilizzato dall'impresa:
2) l'autodichiarazione attestante la regolarità contributiva dei conducenti.
4. La verifica di permanenza dei requisiti indicati è effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui al comma 2 e triennale per i dati di cui al comma 3, fatta salva la verifica dei dati di cui al comma 3, lettera b), numero 2), la quale viene effettuata, a campione, annualmente.
5. Le modifiche dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 devono essere comunicate entro tre giorni lavorativi.
6. Il venir meno delle idoneità di cui al comma 2 del presente articolo deve essere comunicata entro sette giorni lavorativi.
7. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo deve essere comunicata entro quindici giorni lavorativi dall'avvenuta variazione.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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