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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 33

(già sostituito da art. 2 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1;aggiunto comma 3 bis da art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, poi sostituito comma 2 da art. 43 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14, poi modificato comma 1, aggiunte lett. b bis) e b ter) e sostituito comma 3 da art. 34 L.R. 27 luglio 2018, n. 11 , infine sostituito comma 3 bis. da art. 11 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Contributi per iniziative di incremento e qualificazione
dei servizi di trasporto pubblico
1. La Regione può concedere agli Enti locali o alle loro Agenzie, costituite ai sensi dell'art. 19 e al gestore del contratto di servizio ferroviario, contributi per i servizi di trasporto pubblico finalizzati a:
a) aumentare la quantità di offerta di servizi rispetto a quanto definito negli accordi di programma di cui all'art. 12;
b) migliorare qualitativamente l'offerta di servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche.
b bis) attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l'uso del trasporto pubblico;
b ter) realizzare maggiori controlli e attuare nuovi provvedimenti atti a contrastare il mancato pagamento delle tariffe del trasporto pubblico.
2. La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche in coerenza con i principi enunciati nell'atto di indirizzo generale di cui all'articolo 8.
3. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca.
3 bis. La Regione può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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